Posizione corrente:

Statuto


Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

  1. Il Lions Club Firenze Cosimo dei Medici, costituito il 26 maggio 2006, è una associazione non riconosciuta ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile.
  2. In conformità alla legge 6 giugno 2016 n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), di seguito denominato Codice del terzo settore, questo Club sarà iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore e utilizzerà l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore).

Art. 2 – Associazione al Lions Clubs International

  1. Questo Club, è associato al Lions Clubs International, con sede in Oak Brook (Illinois U.S.A.), di cui accetta scopi, principi generali e regole.

Art. 3 – Assenza dello scopo di lucro, attività di interesse generale

  1. Questo Club, in conformità all’articolo 4 del Codice del terzo settore, opera senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
  2. Questo Club, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere b), d), e), i), l), t), u), v), w) del Codice del terzo settore, esercita in via principale attività di interesse generale nei settori sociale, sanitario, culturale, ambientale, sportivo, istruzione, formazione e lavoro e per la promozione e diffusione della cultura della legalità, della pace e della non violenza e della cultura dei beni comuni. Può esercitare attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del terzo settore, qualora esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte in via principale.

Art. 4 – Sede

  1. Questo Club ha sede legale in Firenze, presso lo Studio Ciabattini Cioni, in via Lamarmora, 29 – Firenze.
  2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Capo II – Finalità

Art. 5 – Cittadinanza umanitaria

  1. Questo Club si impegna a perseguire gli obiettivi della Carta della cittadinanza umanitaria europea approvata all’unanimità dai Lions europei in occasione del 50° Forum Europeo di Roma del 2004.
  2. La Cittadinanza umanitaria consiste nella promozione dei diritti umani fondamentali e della libertà di tutte le persone e dei popoli del mondo.
  3. In particolare questo Club informa la propria azione ai principi del pluralismo, della sussidiarietà sociale e della solidarietà umanitaria, alla tutela dei diritti umani fondamentali, promuovendo l’effettiva partecipazione delle persone alla organizzazione solidale e sociale della comunità, e prendendo attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale del continente europeo.
  4. La realizzazione di questi impegni fondamentali si sviluppa partecipando alle iniziative europee e distrettuali e realizzando iniziative autonome coerenti, al fine di rimuovere le cause delle incomprensioni, aiutare i meno fortunati ad avere una qualità di vita migliore e stabilire le premesse indispensabili per modelli di convivenza civile in pace e libertà, promuovere il valore dei beni culturali, artistici e architettonici.
  5. Nell’ambito di tutti questi principi e obiettivi, questo Club rivolge in particolare la propria attenzione ai giovani, favorendo la loro adesione a questo Club, promuovendo la loro conoscenza dei principi e scopi lionistici, favorendo il senso della appartenenza alla comunità europea, nazionale e locale e l’orgoglio nell’essere parte determinante del futuro, fondato sulla capacità di dire no ad ogni forma di devianza e di inquinamento fisico, sociale e morale.

Art. 6 – Cittadinanza attiva

  1. La Cittadinanza attiva specifica i principi della cittadinanza umanitaria nell’ambito della comunità di appartenenza, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione.
  2. Questo Club si pone l’obiettivo di incentivare gli strumenti della democrazia partecipativa, elaborando progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della comunità di appartenenza, in un rapporto di stimolo e di collaborazione propositiva con le pubbliche istituzioni.
  3. Il Club informa, promuove e sostiene i cittadini attivi che svolgono attività di interesse generale.
  4. Nell’ambito di tali obiettivi questo Club:
  5. mobilita sinergicamente tutti coloro interessati alla crescita e allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Comunità;
  6. realizza attività finalizzate alla promozione ed allo sviluppo della Comunità secondo principi di solidarietà, equità, inclusione sociale e sostenibilità ambientale;
  7. svolge e promuove servizi di utilità alle categorie svantaggiate;
  8. contribuisce al prestigio della Comunità.

Art. 7 – Scopi

  1. In armonia con il Codice dell’Etica lionistica e con lo Statuto internazionale, gli scopi di questo Club sono:
  2. creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli e le persone, esaltando sentimenti di lealtà e di rispetto delle altrui opinioni e incrementando i rapporti internazionali perseguendo ideali di pace e collaborazione;
  3. promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza;
  4. prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
  5. unire i club con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e della comprensione reciproca;
  6. fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte sulle questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso che non sono argomenti di discussione fra i soci;
  7. incoraggiare i soci a servire la comunità senza alcun vantaggio personale finanziario, promuovere l’efficienza e gli alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private;
  8. promuovere l’uguaglianza di genere nell’ambito di tutte le attività e relazioni del club. Ogniqualvolta nello Statuto, nel Regolamento e negli atti del Club si usa il genere maschile, si deve intendere come riferito a persone di entrambi i sessi.
  9. Questo Club non ha finalità, carattere o riferimenti di ordine partitico e confessionale e non partecipa a movimenti che si discostino dalle finalità del Lions Clubs International.

Capo III – Segni distintivi del Club

Art. 8 – Emblema.

  1. L’emblema di questo Club è rappresentato dal marchio LIONS adottato dallo Statuto internazionale.

Art. 9 – Logo del Club

  1. Il logo del Club è rappresentato dallo scudo in fondo blu, recante in giallo le parole Lions Club Firenze Cosimo dei Medici, la corona del Granducato di Toscana e il marchio Lions:

Art. 10 – Uso del nome e dei segni distintivi

  1. L’uso del nome e del logo del Club, dell’emblema e degli altri loghi dell’Associazione Internazionale dei Lions Club è consentito nel rispetto di questo statuto e del Regolamento del Club.

Art. 11 – Colori.

  1. I colori del Club sono azzurro e giallo (Pantone Maching System: PMS 287 e PMS 7406).

Art. 12 – Slogan.

  1. Lo slogan del Club è “Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione”.

Art. 13 – Motto

  1. Il motto del Club è “We Serve”.

Capo IV – Soci

Art. 14 – Soci

  1. Questo Club è composto da soci effettivi e dalle ulteriori categorie di soci definite con il regolamento del Club in conformità al Regolamento tipo per club dell’Associazione Internazionale dei Lions Club.
  2. Il numero dei soci di questo Club è illimitato.
  3. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Non è ammessa la partecipazione alla vita associativa a tempo determinato per alcun motivo.

Art. 15 – Diritti e doveri dei soci effettivi

  1. I soci effettivi hanno tutti i diritti e tutti i doveri che l’associazione ad un Club Lions comporta, dai quali non possono essere esonerati. In particolare:
  2. hanno l’obbligo di rispettare lo statuto e il regolamento di questo Club;
  3. possono essere eletti alle cariche del Club e fare parte del consiglio direttivo;

 

  1. hanno il diritto di votare ogni qualvolta una questione è sottoposta al voto dei soci, qualora in regola con il pagamento della quota associativa;
  2. devono impegnarsi frequentare regolarmente le riunioni conviviali ordinarie;
  3. sono tenuti, con preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza, ad avvertire della mancata partecipazione alle riunioni conviviali, in caso contrario sono obbligati a versare al Club una somma pari al costo pro-capite della riunione conviviale, ove richiesto nei casi specificati dal Regolamento;
  4. hanno l’obbligo di pagare senza ritardo le quote associative dovute;
  5. hanno diritto di essere informati sulle attività di questo Club.
  6. hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per il Club, previa autorizzazione del Consiglio direttico per somme superiori a 100,00 euro;
  7. possono richiedere di verificare la contabilità del Club;
  8. si impegnano a partecipare alle attività del Club e di contribuire a far sì che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità.
  9. Nessun socio può valersi dell’appartenenza a questo Club quale mezzo per realizzare aspirazioni personali, politiche, economiche o di altra natura.

Art. 16 – Associazione al Club

  1. Possono essere associati a questo Club coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano ottima condotta morale e godano di ottima reputazione nella comunità, che abbiano dimostrato con la propria vita pubblica, privata e professionale di credere nei principi che informano il Codice dell’Etica lionistica e di aver fatto di essi la propria regola di vita, dimostrando di essere disponibili per il servizio alla comunità e all’umanità.
  2. L’associazione al questo Club comporta la consapevolezza dei compiti e degli oneri ad essa conseguenti e l’impegno ad osservare il Codice dell’Etica lionistica, lo statuto e il regolamento.

Art. 17 – Ammissione di nuovi soci

  1. L’ammissione di nuovi soci a questo Club avviene esclusivamente per invito e mediante presentazione da parte di un socio effettivo, secondo i seguenti principi e modalità:
  2. possono essere presentati quali candidati soci le persone che abbiano frequentato il club, su invito di un socio effettivo, per un congruo periodo, valutato dal comitato soci, che dimostrino di condividere gli scopi del lionismo e che abbiano rapporti di cordiale frequentazione con il Club;
  3. il candidato socio è presentato da un socio effettivo, in regola con il pagamento delle quote, che esercita nella formulazione delle candidature attenta capacità di giudizio e svolge la funzione di madrina o padrino;
  4. la madrina o il padrino devono essere coinvolti nella procedura per l’ammissione del nuovo socio, essendo il loro ruolo sostanziale e non formale;
  5. la procedura di ammissione, coinvolgendo persone in modo diretto, deve svolgersi in modo semplice, efficace e assolutamente riservato;
  6. l’ammissione del nuovo socio deve essere accettata da tutti coloro che già fanno parte di questo Club senza riserve;
  7. i motivi che un socio considera ostativi per l’ingresso in questo Club di un candidato hanno sempre e comunque carattere riservato, e la loro importanza è rimessa all’equo e sereno giudizio di ciascuno.
  8. Le proposte di ammissione di nuovi soci sono presentate, in busta chiusa, al Presidente del Club, che le inoltra al Comitato soci.
  9. Le proposte sono presentate su moduli forniti dall’ufficio internazionale, firmati dalla madrina o dal padrino, che dovrà fornire tutti i dati ritenuti utili ad evidenziare la personalità, il carattere e l’attività professionale e sociale del candidato, accludendo alla comunicazione il curriculum vitae. A tali documenti è allegata una relazione contenente tutte le ulteriori notizie utili a consentire al Comitato soci la formulazione di un parere sulla personalità del candidato.
  10. La proposta di ammissione è istruita dal Comitato soci, il quale esamina le informazioni ricevute e assume riservatamente, ove necessario, ulteriori informazioni dai soci.
  11. La candidatura, al termine dell’istruttoria del comitato soci, è trasmessa al Presidente del Consiglio direttivo, il quale delibera con voto segreto. Qualora la candidatura venga approvata all’unanimità, Viene convocata un’assemblea straordinaria per l’ammissione del socio. L’assemblea delibera con voto segreto. Il segretario comunica al candidato l’esito della votazione.
  12. Il modulo di associazione, debitamente compilato, accompagnato dalla quota di associazione o dall’attestazione del suo versamento, deve essere consegnato al Segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’associazione come socio Lions.

Art. 18 – Trasferimento soci

  1. Il trasferimento dei soci in entrata e in uscita dal Club avviene secondo le modalità stabilite dal Distretto.

Art. 19 – Procedure trasferimento soci

  1. Il Consiglio direttivo può ammettere fra i soci effettivi di questo Club coloro che hanno concluso o stanno concludendo la loro appartenenza ad un altro Club Lions.
  2. La domanda di trasferimento è inviata al Presidente di questo Club entro dodici mesi successivi alla data di cessazione di appartenenza al precedente Club, unitamente al certificato rilasciato dal Segretario del Club di provenienza, dal quale risulti l’associazione in tale club della persona che si trasferisce, e al verbale del consiglio direttivo del precedente Club dal quale risulti l’approvazione della domanda di trasferimento e del certificato.
  3. Qualora siano trascorsi più di dodici mesi tra l’associazione ad un altro Club e la richiesta di trasferimento, si applicano le procedure relative all’ammissione di nuovi soci.

Art. 20 – Perdita della qualifica di socio.

  1. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
  2. dimissioni;
  3. decadenza;
  4. morosità;
  5. incompatibilità.
  6. Coloro che perdono la qualifica di socio non possono utilizzare il nome “LIONS”, l’emblema e altre insegne di questo Club.

Art. 21- Dimissioni

  1. Il socio che intende dimettersi da questo Club deve farlo per iscritto a mezzo di mail con notifica di lettura, inviata al Presidente
  2. Il soggetto dimissionario perde la qualifica di socio del Club nel momento in cui le dimissioni pervengono a conoscenza del Consiglio direttivo.
  3. Qualora risulti che al momento delle dimissioni gli obblighi sociali non siano stati tutti integralmente rispettati, con particolare riferimento al pagamento delle quote associative, il Consiglio direttivo intraprende tutte le azioni utili al recupero delle somme dovute al Club.
  4. Qualora in epoca successiva alle dimissioni, la persona che si è dimessa aspiri a essere riammesso a questo Club, e non sia risultata morosa, si applicano le procedure per l’ammissione di nuovi soci.

Art. 22 – Decadenza

  1. Il socio decade dalla sua qualità nel caso in cui sia interdetto o inabilitato.

Art. 23 – Morosità

  1. E’ moroso il socio che non provvede al pagamento delle quote sociali, o altre somme dovute al Club, entro trenta giorni dalla messa in mora da parte del tesoriere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, che valuta la gravità degli inadempimenti.

Art. 24 – Incompatibilità

  1. E’ incompatibile il socio che:
  2. riporti condanna irrevocabile per reato;
  3. commetta azioni contrarie ai principi e alle finalità del Lions Clubs International violando il Codice dell’Etica lionistica.

Art. 25 – Procedura

  1. Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo possono proporre al Consiglio direttivo di accertare la perdita della qualifica di socio a seguito delle situazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 a carico di un socio.
  2. Il socio interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può esporre le proprie giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito verbalmente dal Consiglio direttivo.
  3. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio direttivo con il voto segreto favorevole dei due terzi dei componenti.
  4. Il Club espelle i soci la cui condotta è giudicata dal Distretto una violazione dello Statuto e Regolamento, e comunque non adatta a un Lion. Qualora il Club non adempia a tale obbligo andrà incontro all’annullamento della Charter, come previsto dallo Statuto internazionale.

Capo V – Organi

Art. 26 – Organi

  1. Sono organi di questo Club:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio direttivo;
  4. il Presidente.

 

Art. 27 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci effettivi e può essere ordinaria e straordinaria.
  2. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
  3. Ogni socio ha un voto. In casi eccezionali è possibile l’intervento in assemblea con mezzi telematici.
  4. In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
  5. La convocazione è effettuata in via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto sino a sette giorni.
  6. La convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e trasmesso in via telematica a tutti i soci.
  8. In casi di urgenza o per motivi di economicità in relazione a specifici argomenti, l’assemblea ordinaria può essere convocata in via telematica. In tale caso le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
  9. In casi di urgenza o per motivi di economicità l’assemblea straordinaria può essere convocata in via telematica per limitate modifiche allo statuto o al regolamento del Club. In tale caso le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Art. 28 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria:
  2. elegge il Presidente, il primo ed eventualmente il secondo vice Presidente del Club, rispettando il criterio dell’alternanza di genere, salvo oggettiva impossibilità;
  3. nomina i componenti del Consiglio direttivo e l’organo monocratico di controllo amministrativo;
  4. approva il rendiconto finanziario per cassa;
  5. aggiorna le quote sociali previste nel Regolamento;
  6. delibera su tutti gli altri argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dal Regolamento o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
  7. L’assemblea si esprime con voto segreto in merito all’ammissione di nuovi soci.
  8. L’assemblea è convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta tramite mail, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo amministrativo o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
  9. Le delibere delle assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 29 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
  2. l’approvazione dello Statuto e del regolamento del Club, e relative modifiche;
  3. lo scioglimento del Club, nominando i liquidatori;
  4. la revoca dall’incarico del Presidente.
  5. Le delibere dell’assemblea straordinaria sull’approvazione dello Statuto e del regolamento del Club, e relative modifiche, sulla revoca dall’incarico del Presidente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
  6. Le delibere dell’assemblea straordinaria sullo scioglimento del Club e nomina dei liquidatori sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci effettivi.

Art. 30 – Diritto di Voto

  1. Nell’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto al voto tutti soci effettivi in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 31 – Componenti del Consiglio direttivo

  1. I componenti del Consiglio direttivo sono il presidente, il vice presidente o i vice presidenti, il past president, il segretario, il tesoriere, il cerimoniere, il censore, il presidente del comitato soci, il coordinatore LCIF, i soci eletti come consiglieri.
  2. E’ eletto un socio consigliere ogni cinque soci effettivi del Club, da un numero minimo di quattro ad un numero massimo di dieci consiglieri. I consiglieri durano in carica due anni e qualora assumano cariche di club all’interno del Consiglio direttivo sono sostituiti da un nuovo consigliere.
  3. L’immediato past president è componente di diritto del Consiglio direttivo.
  4. I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall’assemblea elettorale. In particolare:
  5. il presidente e i vicepresidenti sono eletti tra i soci che hanno presentato la propria candidatura;
  6. il segretario, il tesoriere, il cerimoniere, il censore, il presidente del comitato soci e i soci consiglieri sono eletti su proposta del Presidente che entrerà in carica.
  7. I soci che assumono l’incarico di organo di controllo amministrativo, di responsabile ICT, di Lions guida e di addetto stampa non sono componenti del consiglio direttivo, ma partecipano alle riunioni dello stesso senza diritto di voto. Essi sono eletti dall’assemblea elettorale su proposta del presidente.

Art. 32 – Eleggibilità

  1. Tutti i soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote, possono assumere cariche di Club ed essere eletti nel Consiglio direttivo.

Art. 33 – Riunioni del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è convocato in via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto sino a sette giorni.
  2. La convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione.
  3. Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  4. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e trasmesso in via telematica a tutti i componenti.
  6. In casi di urgenza o per motivi di economicità in relazione a specifici argomenti, il Consiglio direttivo può essere convocato in via telematica. In tale caso le deliberazioni del consiglio direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 34 – Compiti

  1. Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione di questo Club ed è responsabile, tramite i propri officer, dello svolgimento dell’attività del club.
  2. Il consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:
  3. discute e adotta le iniziative e le norme di questo Club e le sottopone all’assemblea ordinaria o straordinaria per l’approvazione;
  4. autorizza le spese, garantendo la loro compatibilità con le finalità e direttive del club, garantisce il rendiconto in attivo;
  5. modifica o revoca, ove necessario, le decisioni degli officer;
  6. controlla i registri e la contabilità e a tale fine può richiedere un rendiconto o un controllo sull’amministrazione dei fondi del club;
  7. indica la banca o le banche per il deposito di fondi;
  8. costituisce un fondo per l’amministrazione delle risorse provenienti dal pagamento delle quote associative, dalle multe raccolte dal censore ed altri fondi raccolti all’interno del club e un fondo per il deposito e la gestione delle somme provenienti da fondi pubblici o da raccolte fondi;
  9. autorizza l’erogazione dei fondi raccolti per iniziative e service;
  10. dà direttive ai comitati ordinari e agli eventuali comitati speciali per la loro attività, e ne verifica e approva l’attuazione;
  11. svolge tutte le ulteriori attività ad esso attribuite dal Regolamento di questo Club.

Art. 35 – Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di questo Club, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
  2. Il Presidente coordina tutta l’attività gestionale di questo Club ed assume in caso di necessità provvedimenti urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.
  3. Il Presidente, dura in carica un anno e non è rieleggibile salvo casi particolari e motivati.
  4. Qualora il primo vice presidente nominato presidente incoming per qualsiasi motivo non assume la carica, entro in carica il secondo vicepresidente neoeletto. In caso di vacanza di tale carica si procede a nuove elezioni del presidente e di tutto il consiglio direttivo.

Capo VI – Gestione finanziaria e contabilità

Art. 36 – Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale di questo Club decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 37- Quote sociali

  1. Le quote associative sono definite dal Regolamento di questo Club, tenendo conto delle quote internazionali e distrettuali ed eventualmente anche delle diverse categorie di soci, e possono essere aggiornate per l’anno successivo dall’Assemblea ordinaria dei soci.
  2. La quota associativa non può essere restituita per nessun motivo.

Art. 38 – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite dalle entrate derivanti da:
  2. fondi amministrativi;
  3. raccolte fondi;
  4. I fondi amministrativi sono costituiti dagli importi versati dai soci per il pagamento delle quote associative e altri eventuali contributi personali.
  5. Le raccolte fondi sono attività e iniziative poste in essere al fine di finanziarie le attività di questo Club, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7 del Codice del terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  6. I fondi raccolti devono essere utilizzati per attività a favore della comunità, compresi i ricavi provenienti dall’investimento di tali fondi e gli interessi eventualmente maturati. Possono essere detratte dal conto delle raccolte fondi solo gli importi relativi alle spese sostenute per l’organizzazione delle attività di raccolta fondi.

Art. 39 – Destinazione del patrimonio

  1. In conformità con l’assenza di scopo di lucro delle attività di questo Club, il suo patrimonio, costituito da entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita del club, in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
  3. In caso di estinzione o scioglimento di questo Club il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe secondo le procedure di cui all’articolo 9 del Codice del terzo settore.

Art. 40 – Rendiconto finanziario per cassa

  1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto finanziario per cassa riferito all’attività istituzionale svolta e lo presenta all’Assemblea ordinaria, che lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Il rendiconto economico e finanziario è redatto con lo scopo di riassumere le vicende economiche e finanziarie di questo Club in modo da avere uno strumento di trasparenza e controllo dell’intera gestione dei fondi amministrativi e dei fondi raccolti dalla collettività.
  3. L’organo di controllo amministrativo presenta all’assemblea la relazione sul rendiconto.

Art. 41 – Libri sociali obbligatori

  1. I libri sociali obbligatori di questo Club sono:
  2. il libro dei soci;
  3. il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale devono esse trascritti i verbali;
  4. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo, nel quale devono essere trascritti i verbali.
  5. I libri sociali sono tenuti dal segretario del club.
  6. I registri e i libri contabili e i rendiconti finanziari sono tenuti dal tesoriere del Club.

Art. 42 – Assicurazione obbligatoria

  1. I soci di questo Club sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività svolte per conto del Club, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Capo VII – Modifiche allo Statuto

Art. 43 – Modifiche allo Statuto

  1. Il presente statuto è modificato dall’assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’articolo 29, su proposta del Consiglio direttivo.
  2. Nessuna modifica può essere votata, se la relativa comunicazione non è stata effettuata in via telematica ad ogni socio almeno quindici giorni prima della riunione dell’assemblea straordinaria, in cui la modifica proposta dovrà essere votata.

Capo VIII – Scioglimento del Club

Art. 44 – Scioglimento del Club

  1. Lo scioglimento del Club può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Club sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che provvederà a liquidare le attività e passività del Club.

 

Art. 45 – Destinazione dei fondi

  1. Esperita la fase di liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, l’eventuale patrimonio residuo di liquidazione non potranno essere distribuite tra i soci del Club. Esse saranno devolute a soggetti non aventi fine di lucro individuati dall’Assemblea straordinaria, che perseguano i fini indicati dal presente statuto, o in mancanza di indicazioni alla Fondazione Internazionale dei Lions Club.

Capo IX – Disposizioni finali

Art. 46 – Regolamento del Club

  1. Il regolamento del Club disciplina il funzionamento del Club per quanto non previsto dallo Statuto, le eventuali ulteriori categorie di soci, le quote associative.

Art. 47 – Delegati ai congressi internazionali e distrettuali

  1. La designazione dei delegati ai congressi internazionali, distrettuali e multi distrettuali di questo Club avviene secondo le disposizioni dello Statuto tipo internazionale.
  2. Le spese relative alla partecipazione dei delegati del club a convention distrettuali, nazionali e internazionali sono ad esclusivo carico del socio delegato.

Art. 48 – Risoluzione delle controversie

  1. La risoluzione delle controversie avviene secondo le disposizioni dello Statuto distrettuale.

Art. 49 – Prevalenza delle disposizioni

  1. Nel caso in qui le disposizioni dello statuto e del regolamento di questo Club siano in conflitto con le disposizioni dello Statuto e Regolamento distrettuale o internazionale, esse vengono disapplicate, salvo il caso in cui risultino conformi al codice civile e alla legislazione nazionale in materia.

Art. 50 – Norma di chiusura

  1. Per tutto quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento di questo Club, si applicano le disposizioni del codice civile e della legislazione nazionale in materia, e lo Statuto e Regolamento internazionale.